Visco e la riconferma alla guida di Banca d’Italia: le mozioni al voto della Camera

Visco e la riconferma alla guida di Banca d’Italia: le mozioni al voto della Camera

Mozioni
   La Camera, 
   premesso che: 
    il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, che ricopre la carica dal 1o novembre 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi, è in scadenza il 1o novembre 2017; 
    la nomina del Governatore, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia; 
    il testo unico bancario ed il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell’attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d’Italia disciplinano profili essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari, quali l’assetto organizzativo, le modalità di governo dell’impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. Inoltre, l’esercizio dei poteri della Banca d’Italia è in determinati casi complementare a strumenti di vigilanza volti ad esercitare un’azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari alla prudente gestione, alla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela; 
    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, nell’ultimo decennio Banca d’Italia non solo avrebbe esercitato un controllo carente su determinate gestioni del credito e del risparmio che hanno rivelato – come accertato da indagini giudiziarie – la sussistenza di condotte in violazione della legge, ma avrebbe anche scelto, per il ruolo di commissari, soggetti considerabili «fiduciari», i quali in alcuni casi sarebbero apparsi soliti portare liquidità di piccoli istituti a banche vicine ai suddetti, invece di risanare quelle loro assegnate; 
    la sopra citata mala gestione del credito e del risparmio avrebbe contribuito a determinare numerosi casi di crac finanziario (ben 7 negli ultimi 9 anni), che avrebbero a loro volta determinato perdite, per risparmiatori, utenti e lavoratori che – secondo quanto riportato sul sito di informazione online affaritaliani.it del 13 luglio 2017 – ammonterebbero a circa 110 miliardi di euro; 
    l’Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) ha più volte segnalato come la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi (anatocismo), illegale dal 1o gennaio 2014 al 30 settembre 2016, sarebbe stata ugualmente praticata ai danni di prenditori di prestiti bancari, come accertato da diverse sentenze dei tribunali, tra le altre la sentenza del tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2014 o quella del tribunale di Firenze in data 2 ottobre 2014; 
    su tale questione l’Adusbef, il 3 marzo 2017, avrebbe presentato esposti-denunce presso diverse procure della Repubblica, ipotizzando l’omissione di atti d’ufficio da parte della Banca d’Italia, che, pur informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel Cncu (Consiglio nazionale consumatori ed utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall’articolo 128 del testo unico bancario, per «inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti», non sarebbe intervenuta, configurando – secondo la stessa Adusbef – oltre all’omissione in atti d’ufficio, eventuali più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari; 
    il pubblico risparmio è garantito dall’articolo 47 della Costituzione, in base al quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»; 
    quanto al «controllo» del credito, una corretta applicazione del dettato costituzionale, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, porta a configurare la banca centrale che lo esercita come un organismo indipendente e tutore – senza condizionamenti – dell’interesse collettivo, in tutti i suoi organi, anche e soprattutto, nella figura del Governatore,
impegna il Governo
1) in sede di deliberazione sulla proposta di nomina per la carica di Governatore della Banca d’Italia, valutate le circostanze descritte e le relative responsabilità, ad escludere l’ipotesi di proporre la conferma del Governatore in carica, Ignazio Visco. 
(1-01707) «Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Fico, Ruocco».
   La Camera, 
   premesso che: 
    da quanto si apprende da organi di stampa, il Governo sarebbe intenzionato a confermare il mandato, in scadenza il 1onovembre 2017, di Ignazio Visco quale Governatore della Banca d’Italia; 
    l’attuale Governatore è in carica dal 1o novembre 2011, nominato in seguito alle dimissioni di Mario Draghi, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2011. L’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), dispone infatti che la nomina del governatore sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Lo stesso procedimento si applica anche per la revoca del Governatore; 
    lo stesso articolo ha ridimensionato la durata della carica che è ora rinnovabile una sola volta, mentre fino al 2005 era senza limite di mandato; 
    come si legge sul suo stesso sito istituzionale, la Banca d’Italia ha numerosi compiti finalizzati ad assicurare la stabilità monetaria, tra i quali uno dei più importanti è sicuramente quello di tutelare e garantire «la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l’efficienza del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati»; 
    da quanto si apprende invece da indagini giudiziarie e dalla stampa, la vigilanza operata negli ultimi anni ha presentato numerose falle derivanti proprio dalla mancata individuazione e, ancora peggio, in alcuni casi dalla mancata interruzione e sanzione delle condotte poco trasparenti tenute dalla dirigenza di alcuni istituti bancari, poi coinvolti in scandali o crisi che hanno richiesto l’intervento da parte dello Stato. Nel caso specifico della Banca popolare di Vicenza, la Banca d’Italia ha di fatto avallato scelte strategiche caratterizzate da evidenti carenze nell’intelligibilità delle comunicazioni sociali e in generale una mala gestione dei due istituti, facendo trasparire un rapporto e convergenze di interessi tali da pregiudicare il corretto rapporto fra controllore e controllato. Si fa riferimento, ad esempio, all’acquisto di palazzo Repeta, all’assunzione di ex ispettori della Banca d’Italia, ai mancati interventi a tutela degli investitori non istituzionali e alle pressioni per l’acquisto di banche in dissesto (Banca Etruria) e per la fusione delle stesse; 
    da tempo quindi la governance di Banca d’Italia è oggetto di forti critiche sia per la vigilanza che per la gestione del sistema bancario, ad iniziare dal mancato intervento di messa in sicurezza del sistema bancario nel 2012, quando altri Stati europei hanno attinto, a questo fine, al fondo salva-Stati, del quale l’Italia stessa è fra i principali contribuenti. In seguito, si è resa corresponsabile secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, insieme al Governo, dell’intempestiva e fallimentare gestione delle crisi che hanno interessato le quattro banche poste in risoluzione a fine 2015 (CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige), il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e la messa in liquidazione delle due popolari Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza. Infine, in merito alla questione dei crediti deteriorati, non si possono non rilevare le mancanze di una gestione che non ha affatto risollevato, anzi peggiorato, lo stato di salute del patrimonio bancario italiano, che presenta ancora un ammontare preoccupante di non performance loan; 
    infatti, in base ai dati forniti dalla stessa Banca d’Italia, a dicembre 2016, dei 173 miliardi di euro di crediti deteriorati netti, 81 erano classificati come sofferenze, 85 come inadempienze probabili e 7 come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; a giugno 2017, Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia fino al 2016, ha affermato che il tasso di incremento delle sofferenze registrato dagli intermediari significativi è stato, in media, superiore al 500 per cento ed è risultato particolarmente elevato (superiore al 350 per cento) anche tra gli intermediari più virtuosi; 
    la responsabilità dell’attuale situazione è sicuramente imputabile alla crisi finanziaria del 2007, ma, in buona parte, è anche riconducibile per i firmatari del presente atto di indirizzo alla gestione negligente di alcuni vertici di istituti bancari che, nell’impunità più totale, e spesso, come già detto, con la sostanziale connivenza degli istituti di vigilanza, in primis Banca d’Italia, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, scaricando i rischi sui risparmiatori delle fasce più deboli; 
    al sistema di vigilanza sono infatti imputabili anche i mancati interventi a tutela dei risparmiatori che, soltanto nel corso del 2016, hanno perso 15,6 miliardi di euro investiti in azioni e obbligazioni bancarie; come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita in media pari a 71.604 euro a risparmiatore»,
impegna il Governo
1) tenuto conto di quanto descritto in premessa in merito alle responsabilità della governance dell’Istituto nazionale nella gestione e nella vigilanza del sistema bancario, a non avanzare, in sede di proposta di nomina del Governatore della Banca d’Italia in scadenza il 1o novembre 2017, la riconferma dell’attuale Governatore, Ignazio Visco. 
(1-01726) «Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
   La Camera, 
   premesso che: 
    il comma 7 dell’articolo 19 della legge n. 262 del 2005 dispone che la carica di Governatore della Banca d’Italia dura sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato; 
    l’incarico dell’attuale Governatore Ignazio Visco scade il 1o novembre 2017 e, secondo fonti giornalistiche, il Presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni avrebbe espresso «incondizionata fiducia» ai vertici della Banca d’Italia, facendo intendere che, nell’esercitare ai sensi della predetta legge n. 262 del 2005 la facoltà di proporre la nomina della carica, sarebbe orientato a confermargli il secondo mandato; 
    le vicissitudini che negli ultimi anni hanno segnato il sistema bancario, come i dissesti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio della provincia di Chieti, Monte dei Paschi di Siena, Banca Veneta e Banca popolare di Vicenza, ed ancor prima i gravissimi casi Cirio e Parmalat ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo hanno aperto uno squarcio di forte discredito sul mercato finanziario italiano e sul sistema dei controlli, portando alla ribalta, con una girandola di accuse e «scaricabarile», un quadro a tinte fosche, dal quale emerge un confine poco definito tra la responsabilità di chi non ha debitamente informato la clientela sui rischi a cui andava incontro e quella di chi, invece, avrebbe dovuto e potuto, per dovere istituzionale, evitare ed impedire, attraverso la correttezza e la piena visibilità delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti «al dettaglio» e attraverso la vigilanza, l’esposizione a rischi impropri per famiglie e aziende e il tracollo finanziario degli stessi e disvelare quel groviglio di connivenze e di conflitto di interessi che caratterizzava la loro gestione; 
    i suddetti istituti di credito, infatti, pur essendo particolarmente radicati sul territorio ove operavano quali motore dell’economia locale, avevano iniziato a manifestare, innanzitutto in connessione con la profonda contrazione dell’economia reale, problemi di solvibilità già da diversi anni, divenendo, così, l’obiettivo di frequenti ispezioni da parte della Banca d’Italia e subendo fasi di commissariamento fino a raggiungere l’attuale configurazione di good bank. Una turbolenza, la loro, che nasce da lontano, ma che, stando ai particolari che di giorno in giorno sono stati disvelati, poteva essere domata o fortemente ridimensionata da un’adeguata azione di vigilanza da parte delle autorità di controllo all’uopo preposte, in primis la Banca d’Italia; 
    la vigilanza sul sistema bancario, principale compito istituzionale attribuito alla Banca d’Italia dalla legge, si sostanzia oggi nell’emanazione di regole prudenziali e standard di affidabilità e correttezza delle gestioni, in linea con le disposizioni comunitarie e con le indicazioni elaborate in altre sedi internazionali, nell’esercizio di poteri autorizzativi concernenti le vicende ed i fondamentali momenti di vita delle banche (costituzione, fusioni ed altro), nella verifica della qualità della loro gestione, negli interventi sulle situazioni aziendali per impedire il deteriorarsi dei profili tecnici, nella gestione delle crisi in caso di situazioni di patologia conclamata, nell’interazione con gli esponenti aziendali e, più in generale, con i destinatari delle norme attraverso il ricorso alla consultazione pubblica e a forme di dialogo prima della definizione degli atti normativi. Difficile, pertanto, immaginare che chi è istituzionalmente preposto a vigilare non avrebbe potuto evitare l’irreparabile; 
    pertanto, dalle vicende che hanno travolto i suddetti istituti di credito è emerso con chiarezza il malfunzionamento di quell’intreccio di norme che avrebbe dovuto garantire l’affidabilità del sistema creditizio. Talvolta, è mancata la trasparenza nella gestione delle procedure di affidamento e di vendita dei prodotti, l’imparzialità delle scelte; talaltra è mancato un efficace controllo che, pur rispettoso delle norme, non ha saputo interrompere una filiera dannosa per i correntisti e gli investitori e, soprattutto, è mancata la capacità del sistema bancario di comportarsi come tale, trovando, all’interno del suo perimetro occupato dalla Consob e dalla Banca d’Italia, le risposte necessarie per ristabilire questa affidabilità; 
    il testo unico bancario e il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell’attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d’Italia disciplinano profili essenziali per la gestione sana e prudente degli intermediari, quali l’assetto organizzativo, le modalità di governo dell’impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti; 
    inoltre, a seguito delle innovazioni introdotte in materia dalla direttiva 2013/36/UE («CRD IV») la Banca d’Italia, in relazione alle violazioni commesse, può: irrogare sanzioni amministrative a carattere pecuniario alle società o agli enti e, in presenza di specifici presupposti, alle persone fisiche responsabili delle violazioni; applicare, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, alla società o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni entro un termine stabilito; irrogare alle persone fisiche, nei casi di maggiore gravità, accanto alla sanzione pecuniaria la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea – da sei mesi a tre anni – dall’esercizio di funzioni presso intermediari; 
    al fine primario di tutelare il risparmio ed anche per il forte impatto sui diversi soggetti coinvolti – mercati, depositanti, fruitori dei servizi di investimento, altri creditori, dipendenti, azionisti, destinatari di finanziamenti – la legge prevede una serie di strumenti e procedure per prevenire e gestire le crisi in cui gli intermediari possono essere coinvolti, attribuendo all’autorità di vigilanza (Banca d’Italia), in particolare in caso di deterioramento della situazione aziendale, il potere di adottare misure di intervento precoce, inclusa la richiesta di attuazione dei piani di risanamento di cui le banche si devono dotare o la rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e di uno o più componenti dell’alta dirigenza; nei casi più gravi, può essere disposta la procedura di amministrazione straordinaria, che permette di accertare la situazione aziendale, al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate e attuare soluzioni nell’interesse dei depositanti; 
    è per tali ragioni che le vicissitudini che hanno segnato il sistema bancario degli ultimi anni stanno accompagnando tutte le discussioni sulla successione al vertice della Banca d’Italia,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative al fine di prorogare di un anno la scadenza dell’attuale mandato del Governatore della Banca d’Italia ed arrivare ad una nomina che abbia la necessaria legittimazione politica e sia, pertanto, espressione di un Parlamento ed un Governo frutto delle imminenti elezioni; 
2) a promuovere le necessarie modifiche normative atte a coinvolgere le competenti commissioni di Camera e Senato nel processo di nomina del Governatore della Banca d’Italia; 
3) a promuovere le modifiche normative necessarie affinché nella scelta del Governatore della Banca d’Italia siano rispettati criteri improntati alla trasparenza, all’autonomia, all’assenza di potenziali conflitti di interesse e relazioni consolidate con il sistema bancario, al fine di abbattere quella cortina di ombre che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, negli ultimi tempi si è addensata sulla massima autorità di controllo del sistema bancario. 
(1-01728) «Paglia, Marcon, Fassina».
   La Camera, 
   premesso che: 
    il 1o novembre 2017 scade il sessennio del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in quanto ricopre la carica dal 1o novembre 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi; 
    la nomina del Governatore, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia; 
    il testo unico bancario ed il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell’attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d’Italia disciplinano profili essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari, quali l’assetto organizzativo, le modalità di governo dell’impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. Inoltre, l’esercizio dei poteri della Banca d’Italia è in determinati casi complementare a strumenti di vigilanza volti ad esercitare un’azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari alla prudente gestione, alla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela; 
    le recenti vicende che hanno interessato alcuni istituti di credito hanno significativamente scosso l’opinione pubblica e generato, anche nelle persone meno inclini a vedere complotti e malafede ad ogni angolo, legittime perplessità sulla efficacia del sistema del sistema di vigilanza bancaria nel nostro Paese; 
    con riguardo in particolare alle vicende legate alle due banche popolari venete i cui attivi sono stati ceduti a Banca intesa San Paolo nel mese di giugno 2017, appare incomprensibile, anche al cittadino più ben disposto a dare credito di buona fede, che Banca d’Italia, pur essendo a conoscenza già dai primi anni 2000 della prassi di sistematica sopravvalutazione delle azioni, abbia consentito l’emissione di numerosi aumenti di capitale, fino al tracollo delle banche stesse, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo accettando di fatto che gli amministratori continuassero in tale pratica e gli organi di controllo interno e la società di revisione nulla facessero per impedirlo; 
    anche il Parlamento ha riconosciuto l’eccezionalità della situazione venutasi a creare e la natura non infondata dei dubbi sull’operato in questi anni degli organi di vigilanza bancaria, istituendo una Commissione bicamerale d’inchiesta proprio per fare luce, tra le altre cose, sull’efficacia e l’efficienza dei controlli medesimi; 
    diversamente da altri gruppi parlamentari il gruppo parlamentare dei firmatari del presente atto ha sempre ritenuto e tuttora ritiene che, pur di fronte a fatti così gravi e così drammatici, le accuse a scatola chiusa verso fondamentali istituzioni del Paese siano profondamente sbagliate, esattamente come lo sono le difese a scatola chiusa: di qui l’opportunità di aprire la «scatola» mediante il lavoro della Commissione bicamerale d’inchiesta; 
    gli oltre due anni di grave ritardo della legge per la costituzione della Commissione bicamerale d’inchiesta hanno però determinato una situazione tale per cui si giunge alla scadenza del mandato del Governatore della Banca d’Italia, senza che la Commissione bicamerale abbia potuto ancora accertare e verificare alcunché; 
    in queste condizioni, chiedere le dimissioni del Governatore della Banca d’Italia assumerebbe i contorni sbagliati e dannosi dell’accusa a scatola chiusa; d’altro canto, nell’istante in cui si verifica il normale compimento del mandato e giunge la scadenza per la nomina del Governatore per il nuovo sessennio, il rinnovo del Governatore in carica, in luogo del suo naturale avvicendamento con altra figura di competenza tecnica e prestigio parimenti riconosciute a livello nazionale ed internazionale, assumerebbe senza dubbio alcuno i contorni altrettanto sbagliati di un establishment che difende se stesso a scatola chiusa ed evita un avvicendamento assolutamente fisiologico e naturale, in coerenza alla scelta a suo tempo fatta di mantenere un arco temporale assai lungo per la carica di Governatore della Banca d’Italia e però non più a vita; 
    proprio la pendenza di una Commissione d’inchiesta che ha tra i suoi compiti la verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività di vigilanza bancaria svolta in questi anni costituisce il presupposto per cui, pur non essendo il Parlamento una istituzione direttamente interessata nel processo di nomina del Governatore della Banca d’Italia, tale nomina avviene in un contesto nel quale anche l’operato di questo organo apicale è di fatto sub iudice da parte del Parlamento e questo il Governo non può non tenerne conto nel fare le proprie valutazioni; 
    non vi è dubbio, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, che risulterebbe oltremodo incoerente e sospetta agli occhi dei cittadini una posizione che, da un lato, ritiene addirittura opportuna la costituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sull’attività della vigilanza bancaria e, dall’altro, ritenesse addirittura auspicabile, invece di un fisiologico e non traumatico ricambio, la conferma alla naturale scadenza dei vertici apicali degli organismi su cui ha ritenuto evidentemente non infondati i dubbi circa l’efficacia e l’efficienza dell’operato del relativi organismi,
impegna il Governo
1) in sede di deliberazione sulla proposta di nomina per la carica di Governatore della Banca d’Italia, valutate le circostanze descritte, a favorire scelte di ricambio e non già di conferma nella carica, secondo una logica sempre auspicabile alla conclusione di ogni «mandato a termine» con orizzonte di durata tra i più lunghi di quelli previsti dell’ordinamento nazionale e tanto più in un contesto in cui il Parlamento ha ritenuto addirittura opportuna la costituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta sull’attività della vigilanza bancaria. 
(1-01729) «Zanetti, Francesco Saverio Romano, Auci, Abrignani, Borghese, D’Alessandro, D’Agostino, Faenzi, Merlo, Parisi, Rabino, Vezzali». 
(Mozione non iscritta all’ordine del giorno ma vertente su materia analoga).
   La Camera, 
   premesso che: 
    tra le più significative finalità istituzionali della Banca d’Italia vi è l’attuazione dell’articolo 47 della Costituzione, che affida alla Repubblica la «tutela del risparmio in tutte le sue forme», nonché il controllo sull’esercizio del credito; 
    Bankitalia è, infatti, l’organismo cui spetta in ambito nazionale la vigilanza sui singoli istituti di credito e sulla regolarità e conformità alle vigenti normative delle attività che essi svolgono; 
    l’incarico dell’attuale Governatore della Banca d’Italia, in carica dall’ottobre del 2011, scadrà il prossimo 31 ottobre; 
    negli ultimi anni il sistema bancario e finanziario nazionale è stato scosso dalle crisi che hanno investito numerosi istituti, primo in ordine cronologico il Monte dei Paschi di Siena, e che hanno messo in luce una fragilità del sistema nella quale, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, la carente o addirittura omessa vigilanza ha giocato un ruolo determinante; 
    in tutte queste crisi, infatti, nelle quali al tracollo del Monte di Paschi sono seguiti i fallimenti dapprima di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara, e poi delle due banche venete Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, sono emerse pesanti responsabilità degli amministratori, chiamati in causa troppo tardi per le pratiche irregolari attuate dai propri istituti; 
    è evidente che le citate crisi bancarie e le gravi conseguenze che ne sono derivate in termini di danni sopportati dai risparmiatori e piccoli azionisti, vittime innocenti delle attività speculative messe in atto, hanno minato alla base il rapporto di fiducia dei cittadini con il sistema del credito bancario e finanziario; 
    nel quadro sin qui delineato appaiono chiare le responsabilità di Bankitalia dovute alla insufficiente attività di vigilanza e, quindi, alla incapacità di garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario,
impegna il Governo
1) a non proporre la conferma del mandato al governatore della Banca d’Italia attualmente carica, e ad adottare le iniziative più opportune affinché l’istituto possa svolgere al meglio le funzioni ad esso assegnate, garantendo la tutela del risparmio e tutelando i cittadini. 
(1-01730) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro». 
(Mozione non iscritta all’ordine del giorno ma vertente su materia analoga).
   La Camera, 
   premesso che: 
    la Banca d’Italia, banca centrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali, è un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee, indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze; 
    le principali funzioni della Banca d’Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e finanziaria, anche attraverso il concorso alle decisioni della politica monetaria unica nell’area dell’euro e lo svolgimento dei compiti propri di una banca centrale componente dell’Eurosistema per garantire la sana e prudente gestione degli intermediari; 
    inoltre, a seguito dell’istituzione dell’Unione bancaria tra i Paesi dell’eurozona, la Banca d’Italia ha assunto dal novembre 2014 la funzione di autorità nazionale competente nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM) e dal 2016 di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico (MRU o Single Resolution Mechanism, SRM), funzioni estremamente complesse da esercitare in un ambiente caratterizzato da difficoltà crescenti e cambiamenti profondi e che richiedono un’azione efficiente, responsabile e imparziale; 
    la nomina dell’attuale Governatore risale al novembre del 2011 ed è, pertanto, imminente l’obbligo di procedere al rinnovo della carica che, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia; 
    si tratta di una scelta particolarmente delicata in considerazione del fatto che l’efficacia dell’azione di vigilanza della Banca d’Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall’emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche, che a prescindere dalle ragioni che le hanno originate – sulle quali si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la Commissione d’inchiesta all’uopo istituita – avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione delle crisi bancarie; 
    rilevato che le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il Governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare, anche attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche, i risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull’intero sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito al sistema produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali,
impegna il Governo
1) ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l’efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini della tutela del risparmio e della promozione di un maggiore clima di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema creditizio, individuando a tal fine, nell’ambito delle proprie prerogative, la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell’istituto, tenuto conto anche del mutato contesto e delle nuove competenze attribuite alla Banca d’Italia negli anni più recenti. 
(1-01731) «Fregolent, Pelillo, Cinzia Maria Fontana, Tancredi». 
(Mozione non iscritta all’ordine del giorno ma vertente su materia analoga).
   La Camera, 
   premesso che: 
    la Banca d’Italia, banca centrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali, è un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee, indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze; 
    le principali funzioni della Banca d’Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e finanziaria, anche attraverso il concorso alle decisioni della politica monetaria unica nell’area dell’euro e lo svolgimento dei compiti propri di una banca centrale componente dell’Eurosistema per garantire la sana e prudente gestione degli intermediari; 
    inoltre, a seguito dell’istituzione dell’Unione bancaria tra i Paesi dell’eurozona, la Banca d’Italia ha assunto dal novembre 2014 la funzione di autorità nazionale competente nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM) e dal 2016 di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico (MRU o Single Resolution Mechanism, SRM), funzioni estremamente complesse da esercitare in un ambiente caratterizzato da difficoltà crescenti e cambiamenti profondi e che richiedono un’azione efficiente, responsabile e imparziale; 
    la nomina dell’attuale Governatore risale al novembre del 2011 ed è, pertanto, imminente l’obbligo di procedere al rinnovo della carica che, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia; 
    si tratta di una scelta particolarmente delicata in considerazione del fatto che l’efficacia dell’azione di vigilanza della Banca d’Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall’emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche sulle cui ragioni si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la Commissione d’inchiesta all’uopo istituita; 
    rilevato che le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il Governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare, anche attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche, i risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull’intero sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito al sistema produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali,
impegna il Governo
1) ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l’efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini della tutela del risparmio e della promozione di un maggiore clima di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema creditizio, individuando a tal fine, nell’ambito delle proprie prerogative, la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell’istituto, tenuto conto anche del mutato contesto e delle nuove competenze attribuite alla Banca d’Italia negli anni più recenti. 
(1-01731) (Testo modificato nel corso della seduta) «Fregolent, Pelillo, Cinzia Maria Fontana, Tancredi». 
(Mozione non iscritta all’ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


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