Scorretto inserire emendamenti estranei all’oggetto nella conversione dei decreti

Scorretto inserire emendamenti estranei all’oggetto nella conversione dei decreti

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00676-B/007

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013

Firmatari

Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2013

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICU SALVATORE IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – BERLUSCONI PRESIDENTE 05/06/2013
BALDUZZI RENATO SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 05/06/2013
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/06/2013
GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 05/06/2013
Stato iter:

CONCLUSO il 05/06/2013

 

Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/06/2013
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE

 

Fasi iter:

ACCOLTO IL 05/06/2013
PARERE GOVERNO IL 05/06/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2013
CONCLUSO IL 05/06/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00676-B/007

presentato da

FABBRI Marilena

testo di

Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

La Camera,
premesso che:
i contenuti del decreto-legge, a seguito del suo esame al Senato, sono risultati notevolmente accresciuti e, in tale sede, si è altresì inteso intervenire sul disegno di legge di conversione, inserendovi, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione di carattere sostanziale (comma 2), il cui contenuto non appare riconducibile agli ambiti materiali oggetto del provvedimento, in quanto interviene a disporre l’esclusione dei componenti soprannumerari delle commissioni tributarie dall’elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, l’inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione «istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» ha affermato che «l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta» dalla stessa norma costituzionale;
la disposizione introdotta dal Senato nel comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione può essere qualificata come vera e propria «norma intrusa» nell’ambito di un provvedimento dai contenuti sostanzialmente omogenei ed il suo inserimento nell’ambito del disegno di legge in assenza di qualsiasi nesso materiale o funzionale con le disposizioni che ne formano oggetto integra un vizio particolarmente grave,

impegna il Governo

a volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare e a voler assicurare – anche durante l’iter di conversione – il rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 richiamata in premessa, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l’intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad inserire eventuali discipline estranee alla ratio unitaria del decreto – che si intendano tuttavia adottare – ove presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, in «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati» ed avendo altresì cura di assicurare che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, astenendosi tra l’altro dall’inserire disposizioni di carattere sostanziale nell’ambito dei disegni di legge di conversione.
9/676-B/7. Fabbri, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Giorgis, Turco.


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