Pensione di reversibilità: mai più all’uxoricida.

Pensione di reversibilità: mai più all’uxoricida.

Si è discusso recentemente della grave ingiustizia di riconoscere la reversibilità della pensione al coniuge uxoricida, vorrei chiarire che questo aspetto è già stato affrontato ed è normato dalla presente legge dello Stato:

Legge 27.07.2011 n° 125 , G.U. 04.08.2011
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011 la Legge sull’”Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta”.

La legge arriva a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento che lasciava impregiudicato il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta di chi si fosse macchiata di tali crimini.

LEGGE 27 luglio 2011, n. 125.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. (11G0167)

(G.U. n. 180 del 4-08-2011)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell’iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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