Niente tasse sui rimborsi assicurativi ai terremotati

Niente tasse sui rimborsi assicurativi ai terremotati

Ordine del giorno

Tassazione degli indennizzi assicurativi sisma maggio 2012
Interpretazione autentica dell’art.12 bis della legge 1° agosto 2012 n° 122, di conversione del DL 6 giugno 2012 n°74

La Camera
considerata

la necessità di garantire ai cittadini e alle imprese, colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la certezza del diritto e le condizioni migliori per la ricostruzione;

valutato

che molte imprese e famiglie del territorio avevano sottoscritto contratti di assicurazione con copertura del rischio sismico e che le assicurazioni sono in fase di liquidazione degli indennizzi;

che il ricorso alle polizze assicurative comporta un significativo risparmio per le finanze pubbliche;

ritenuto

quindi doveroso favorire e incentivare tale pratica di autotutela da parte dei cittadini e delle imprese;

atteso

che la copertura dei danni con i contributi pubblici è riconosciuta nella misura del 100%;

che la copertura stessa è riconosciuta al netto di eventuali risarcimenti assicurativi;

considerato

che l’articolo 12 bis della legge 1° agosto 2012 n° 122, di conversione del DL 6 giugno 2012 n°74, dispone che per le imprese che abbiano subito danni “per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici”, fatta salva l’autorizzazione della Commissione europea;

che l’autorizzazione della UE alla detassazione degli indennizzi, ivi compresi quelli assicurativi, sia già ricompresa nelle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012, che nulla ha avuto da eccepire in proposito;

valutato

che, in caso di tassazione degli indennizzi assicurativi, a fronte di un risarcimento pieno e fiscalmente esente dei non assicurati, si determinerebbe la situazione paradossale per cui svantaggiato e penalizzato risulterebbe proprio chi ha scelto per tempo di tutelare i propri beni attraverso polizza assicurativa;

posto

che analogo orientamento è stato espresso dal Senato della Repubblica, con apposito odg approvato in relazione alla legge di conversione del DL 43/2013;

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento interpretativo dell’articolo 12 bis della legge 1° agosto 2012 n° 122, di conversione del DL 6 giugno 2012 n°74, dal quale risulti, senza ulteriori incertezze e senza margini ulteriori di interpretazione che alla voce “indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive” si devono intendere anche gli indennizzi e i risarcimenti assicurativi;

a considerare immediatamente operativa la norma così interpretata.

Baruffi, Ghizzoni, Anzaldi, Arlotti, Borghi, Bolognesi, Bratti, De Maria, De Micheli, Di Maio,

Fabbri, Marco Carra, Galli Carlo, Gandolfi, Incerti, Iori, Lattuca, Lenzi, Maestri, Marchi,

Mogherini, Montroni, Petitti, Pini Giuditta, Richetti, Zampa, Patriarca, Benamati


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