Interrogazione: Onirificenze partigiane

Interrogazione: Onirificenze partigiane

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12740
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Venerdì 17 novembre 2017, seduta n. 887
  FABBRI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 210 del 2015 cosiddetto «Milleproroghe», come convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all’articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione e patriota per i caduti e di riconoscimento delle decorazioni al valor militare per i comuni e le province, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945. Il nuovo termine viene indicato nel 25 aprile 2016;

dette proposte di riconoscimento e la relativa documentazione vanno inviate, secondo quanto disposto dal comma 7-ter, alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita presso il Ministero della difesa dall’articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, che aveva a sua volta riaperto i termini di presentazione delle candidature;

nel corso dell’esame del cosiddetto «milleproroghe» era stato approvato l’ordine del giorno n. 9/3513-A/4 che impegnava il Governo pro tempore ad adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle disposizioni sopra richiamate, che prevedesse:

modalità, tempi e soggetti legittimati a presentare istanza/proposta di riconoscimento delle onorificenze al valore militare e, ove ritenuto necessario, anche istanza/proposta di riconoscimento della qualifica di partigiano, considerando in particolare la peculiare posizione delle province;

che la definizione delle proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province, preveda l’acquisizione del parere espresso da un comitato etico, da costituirsi presso il Ministero della difesa, composto da un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro della difesa, e da sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane: Anpi, Fivl e Fiap;

la gratuità per la partecipazione all’anzidetto comitato;

il recupero delle attribuzioni di commissione di secondo grado in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

il 30 giugno 2016 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Modalità di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare» che all’articolo 1 prevede che: «1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare presentate al Ministero della difesa entro il termine del 25 aprile 2016, fissato dall’articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, corredate dell’eventuale documentazione. 2. Le eventuali istanze presentate ad amministrazioni diverse dal competente Ministero della difesa sono trasmesse, entro il medesimo termine di cui al comma 1, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, unitamente alla documentazione già prodotta dall’istante e dall’amministrazione ricevente»;

ad oltre un anno di distanza dall’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato i comuni e gli enti che hanno fatto regolare domanda non hanno ancora avuto riscontro circa la procedura –:

entro quale data saranno conclusi gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa per il riconoscimento delle istanze succitate.


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