Il Governo per le imprese: il Decreto “Lavoro”

Il Governo per le imprese: il Decreto “Lavoro”

Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 “LAVORO” -  L. 9 agosto 2013, n. 99

 

L’articolo 1, introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Per il finanziamento dell’incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni.

 

Per quanto concerne l’articolo 2, i commi da 1 a 8 introducono diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l’attuale situazione di crisi occupazionale. Per quanto concerne l’apprendistato, si prevede l’adozione di linee guida per l’apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l’erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Si prevede, quindi, che i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infine, si dispone l’istituzione del “Fondo mille giovani per la cultura”, limitato all’anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale.

 

Il comma 9, estende al 15 maggio 2015 il periodo di utilizzo del credito d’imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.

 

I commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell’anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l’alternanza fra studio e lavoro.

 

I commi da 13 a 15-ter, modificano la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall’art. 2463-bis del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente viene soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Viene altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.

 

Il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

 

I commi 16 e 16-ter apportano modifiche ai requisiti della start-up innovativa. In particolare, si prevede la soppressione della norma che imponeva, tra i requisiti per le agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci.  Viene quindi diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all’attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Infine, si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative”.

 

L’articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all’infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.

 

L’articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell’occupazione giovanile e dell’inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 12, lett. a), e dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge) per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016. Conseguentemente, il comma 4 precisa che l’operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano di Azione Coesione.

 

L’articolo 5 istituisce una struttura sperimentale di missione presso il ministero del lavoro per l’attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma “Garanzia per i giovani” e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l’impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

 

L’articolo 7 reca una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n.92/2012. La disposizione, inoltre, modifica direttamente la legge n.92/2012, con particolare riguardo all’attività di monitoraggio, all’associazione in partecipazione, all’assunzione di lavoratori che beneficiano dell’ASPI, ai fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, alle dimissioni e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di collaborazione. Ulteriori misure riguardano ammortizzatori sociali di settore e i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione.

 

In particolare, in materia di contratti a termine si prevede che il contratto a termine a causale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga; inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In materia di ammortizzatori sociali si introduce un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l’impiego, i soggetti che svolgano un’attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.

 

L’articolo 7-bis detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell’assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

 

L’articolo 8 istituisce, nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l’attivazione del programma “Garanzia per i Giovani”.

 

L’articolo 9, al comma 1 reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l’estensione della disciplina ai contratti d’appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Il comma 2 definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione ex lege a decorrere dal 1° luglio 2013. Il comma 3 prevede un’ipotesi di trasformazione automatica del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. I commi 4-bis e 4-ter prevedono disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014 e l’introduzione dell’obbligo per i datori di lavoro di adottare “ragionevoli accomodamenti” nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Il comma 5 detta una norma di interpretazione autentica in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori. Il comma 6 dispone l’integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 modifica la procedura per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all’estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l’immigrazione. Il comma 8 modifica le procedure relative all’ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Il comma 8-bis estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all’emersione del lavoro nero. I commi 10-bis e 10-ter prevedono che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all’alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio. Il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. Il comma 16-quinquies prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramenti di servizi anche didattici per gli studenti.

 

All’articolo 11, il comma 1, posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l’aumento dell’IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull’indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

 

Ulteriori disposizioni dei successivi commi dell’articolo 11 riguardano, poi, interventi urgenti in relazione a zone colpite da eventi sismici e calamità naturali nel recente passato, bonifiche ambientali legate alla presenza di amianto, il fondo nazionale per il servizio civile e il contributo all’IFAD

 

Il comma 11-bis, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della “ricostruzione privata”, la presentazione di apposita autocertificazione rilasciata dall’impresa affidataria dei lavori, che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

 

Il comma 12 consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

Il comma 12-bis stabilisce che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell’esecutività.

 

I commi da 13 a 16 intervengono in materia di finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania.

 

Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.

 

I comma 18-20 incrementano dal 99 al 100 per cento la misura dell’acconto IRPEF dovuto a decorrere dall’anno 2013; il comma 19 prevede che per l’anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il comma 20 incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto IRES.

 

Il comma 21 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell’acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

 

Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche) ad un’imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

 

L’articolo 11-bis interviene sui limiti all’indebitamento degli enti locali, portando dal 6 all’8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra costo degli interessi del debito e spese correnti dell’ente, che costituisce il limite per l’assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell’ente locale.

 

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti da talune norme del provvedimento.


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