Il consenso informato ai trattamenti sanitari

Il consenso informato ai trattamenti sanitari

L’approvazione della legge sul consenso informato ai trattamenti sanitari rappresenta un’ulteriore legge di civiltà che caratterizza ancora di più questa legislatura per i risultati ottenuti e i traguardi raggiunti sui diritti civili e su temi sui quali fino ad oggi il parlamento non era riuscito a legiferare. La legge sul testamento biologico si aggiunge a quella sulle unioni civili e alla norma sul dopo di noi. È una legge che consente ad ogni persona di esprimere liberamente la propria volontà, di decidere, di dare il proprio consenso o di rifiutare un trattamento sanitario. Con il biotestamento si garantisce a ogni cittadino il diritto di poter decidere, qualora si trovasse in condizioni di salute irreversibili, o improvvisamente, o in conseguenza di malattia, di rifiutare quelle prestazioni sanitarie non più utili a curare, ma solo a prolungare uno stato di agonia. Una decisione presa in fase di piena lucidità e possesso delle proprie facoltà, ma consegnata con strumenti ben definiti, al contesto di fiducia della persona stessa, i propri cari, i medici di fiducia. Uno Stato civile e laico ha il dovere di lasciare alle persone, alle loro famiglie e ai medici che hanno seguito le malattie e le cure, l’ambito in cui poter esercitare il diritto di scegliere come affrontare le ultime fasi della vita. La legge approvata è una buona sintesi che punta a ottimizzare la relazione tra il medico e il paziente. L’obiettivo è quello di dare libertà ad ognuno nel rispetto di quel principio di ‘appropriatezza della cura’, maggiori garanzie al personale sanitario cercando, al contempo, di garantire quel diritto alla vita, all’autodeterminazione e alla salute che sono principi al centro della nostra Costituzione. Si è trovato un giusto equilibrio in nome dell’idea laica dello Stato: la legge che compone un quadro capace di fermarsi sulla soglia delle scelte personali che riguardano il proprio corpo, la propria vita, la propria etica individuale. E’ una legge di libertà e di buon senso, che non introduce, come qualcuno strumentalmente continua a dire, sbagliando, l’eutanasia. Con la norma sul fine vita, e sulla Dat l’Italia è un Paese più laico, più civile.
In sintesi il contenuto del provvedimento:
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato, documentato in forma scritta o videoregistrato, della persona interessata. Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente. Previste norme a tutela dei minori e degli incapaci. Il provvedimento promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Il consenso dovrà essere inserito nella cartella clinica del paziente.
Diritto all’informazione: ogni persona può conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata su diagnosi e prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari, conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Terapia del dolore e dignità della vita: il medico in ogni caso deve sempre adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario indicato. A tal fine è sempre garantita una appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Di fronte ad un paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico si deve astenere da ogni ostinazione irragionevole o accanimento terapeutico.
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT): Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminazione, può esprimere attraverso le DAT le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonchè il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte mediche che riguardano la sua salute. Sarà possibile indicare una persona di propria fiducia, denominato fiduciario, che “faccia le veci e rappresenti il paziente nelle relazioni con il medico”. Le DAT, che devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, saranno inserite in un apposito registro istituito nel comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie.

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