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	<title>Marilena FabbriI Miei interventi &#124; Deputata della XVII Legislatura al Parlamento Italiano</title>
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	<description>Deputata della XVII Legislatura al Parlamento Italiano</description>
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		<title>ORFANI DI FEMMINICIDIO</title>
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		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L’APPROVAZIONE DI QUESTA LEGGE UN ATTO DI CIVILTA’ E GIUSTIZIA IL Senato ha approvato, sul finire della legislatura, la legge che introduce nel nostro ordinamento maggiori tutele per tutti coloro...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>L’APPROVAZIONE  DI QUESTA LEGGE UN ATTO DI CIVILTA’ E GIUSTIZIA<br />
IL Senato ha approvato, sul finire della legislatura, la legge che introduce nel nostro ordinamento maggiori tutele per tutti coloro che restano orfani in seguito ad un delitto compiuto in ambito domestico. Si tratta di un grande atto di civiltà e di giustizia nei confronti di tutte quelle bambine e quei bambini che vengono colpiti da una doppia perdita, perché per loro viene meno sia il genitore ucciso sia quello autore del delitto, e che sono costretti ad affrontare sia il dramma di quanto accaduto – a volte addirittura assistendo al delitto – sia una serie notevole di problemi e di difficoltà pratiche ed economiche. Le istituzioni hanno il dovere morale di farsi carico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime. Con questa legge si introducono norme rilevantissime: il gratuito patrocinio alle vittime, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di reddito; si equipara l&#8217;aggravante, per l&#8217;omicidio, delle relazioni personali, anche ai coniugi; si introduce l&#8217;obbligo di sequestro conservativo dei beni dell&#8217;autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; l&#8217;assegnazione di una provvisionale senza aspettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domestico, quindi anticipando un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ereditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di indegnità alla successione in caso di condanna definitiva; la sospensione di indegnità a succedere anche verso i figli che uccidono i propri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a giudizio a favore dei figli delle vittime, quindi senza anche qui aspettare la conclusione del processo.<br />
La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso, che lo Stato ha il dovere di contrastare, sul piano culturale e giudiziario. La legge approvata oggi colma un vuoto normativo ma rappresenta soprattutto un grande passo avanti verso l’ampliamento della sfera dei diritti umani e civili.<br />
In questa legislatura si è cercato di affrontare con grande determinazione il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Dalla ratifica della ‘Convenzione di Istanbul’, al decreto 93/2013 contro il femminicidio e la violenza di genere, all’obbligo per le scuole di ogni ordine e grado di inserire nei piani triennali dell’offerta formativa azioni di educazione alla parità tra i sessi e di prevenzione della violenza di genere, al Piano Nazionale Straordinario contro la violenza di genere fino alla Commissione di inchiesta sul femminicidio.</p>
<p><a href="http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm">Approfondisci</a>
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		<title>25 Novembre 2017 Giornata contro la violenza sulle donne</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Miei interventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Si dice che la violenza contro le donne è una violenza che determina una violazione dei diritti umani. E si dice anche che la violenza contro le donne non è...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Si dice che la violenza contro le donne è una violenza che determina una violazione dei diritti umani. E si dice anche che la violenza contro le donne non è un fatto privato. La definizione di violenza contro le donne si riferisce a tutte le forme di violenza, ovvero psicologica, gli atti persecutori, la violenza fisica, la violenza sessuale, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l&#8217;aborto forzato, la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali. Essa si riferisce, inoltre, alla violenza domestica nei confronti delle donne, definita come violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e che si verifica all&#8217;interno della famiglia e del nucleo familiare, o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l&#8217;autore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.<br />
Il contrasto della violenza contro le donne è un fatto che riguarda tutti e pertanto determina la responsabilità di tutti nel contrastarla: la responsabilità delle istituzioni, della politica, dei partiti, la responsabilità collettiva, quelle individuali, quella della scuola, quella dell&#8217;università, quella delle forze dell&#8217;ordine.<br />
Sappiamo e abbiamo costruito nel tempo l&#8217;esperienza e la consapevolezza che soltanto l&#8217;integrazione di tutte queste responsabilità, in politiche integrate, possono realizzare un risultato. Ed è quello che abbiamo provato a fare in questi anni che abbiamo alle spalle. La vera sfida di oggi è quella di rendere strutturali interventi per la scuola, per l&#8217;autonomia delle donne e per il lavoro, per la presa in carico delle vittime, per la formazione degli operatori, fino alla sanzione dei reati.</p>
<p>Cosa è stato fatto in questa legislatura alla Camera:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_contrasto_alla_violenza_contro_le_donne" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_contrasto_alla_violenza_contro_le_donne">Atti della Camera dei Deputati in materia di contrasto alla violenza di genere</a></li>
<li><a href="http://deputatipd.it/fatti-concreti/legge-femminicidio/">Legge contro il femminicidio</a></li>
<li><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/violenza-di-genere-2017.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/violenza-di-genere-2017.pdf">Dossier Camera: Donne e Istituzioni</a></li>
<li><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/violenza-di-genere-2017.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/violenza-di-genere-2017.pdf">Dossier Camera: Violenza di genere</a></li>
<li><a href="http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf">Dossier La convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne</a></li>
<li><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/AC0759.doc" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/AC0759.doc">Dossier: Pari opportunità quadro normativo nazionale ed europeo</a></li>
<li><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/AC0680_agg.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/AC0680_agg.pdf">Dossier Democrazia paritaria e sistemi elettorali</a></li>
<li><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/LA0825.pdf" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/LA0825.pdf">Dossier: La ripresa è donna</a></li>
</ul>
<p><strong>I miei interventi e le mie proposte in materia</strong></p>
<p><strong>Intervento dell’on. Marilena Fabbri – DISCUSSIONE DELLA MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE)</strong><br />
Secondo i dati del primo rapporto sulla violenza contro le donne dell&#8217;Agenzia europea per i diritti fondamentali presentato a Bruxelles nel 2014, sono 62 milioni le donne in Europa che hanno subito violenze fisiche o sessuali (o entrambe) a partire dall&#8217;adolescenza.<br />
Una su tre di tutte quelle tra i 15 e i 74 anni che vivono nei 28 Paesi dell&#8217;Unione Europea.<br />
Non solo, quasi sette su dieci (il 67%) tra coloro che hanno subito abusi dal partner non lo hanno denunciato, né si sono rivolte a centri antiviolenza. La percentuale sale al 74% se gli abusi sono commessi da persone diverse dal partner.<br />
L&#8217;Italia, secondo il rapporto, è ai livelli più bassi dopo le repubbliche post socialiste per denuncia: le donne che riferiscono di aver subito violenze da un partner o un ex sono il 19% e quelle che ammettono abusi psicologici sono il 38% (contro il 43% della media Ue). Per le molestie la percentuale sale al 51% (la media Ue è del 55%, la punta è l&#8217;81% della Svezia). C&#8217;è una tendenza diffusa a non riportare alle autorità la violenza subita dalle donne, anche se negli ultimi anni, secondo gli ultimi dati Istat, è migliorata la fiducia verso le forze di polizia e il numero delle denunce.<br />
La recrudescenza dei casi dì femminicidio e di violenza sulle donne ci inducono a pensare che nonostante siano state messe a punto nuove norme, molto altro ci sia ancora da fare per arginare una situazione emergenziale.<br />
Illuminanti sono le parole del Presidente Mattarella: &#8220;i femminicidi sono una piaga che costituisce un oltraggio sia alla dignità umana che alla convivenza. Una piaga inammissibile ini un Paese moderno e civile come l&#8217;Italia&#8221;.<br />
In questa legislatura, che a breve volgerà al termine, sono state approvate moltissime norme per contrastare la violenza contro le donne e numerosi sono gli interventi legislativi che hanno rafforzato gli strumenti di tutela per le vittime vulnerabili: ci siamo mossi con decisione nella direzione tracciata dalle Convenzioni internazionali e dalla Direttiva UE sulla tutela delle vittime di reato, la n. 2012/291UE.<br />
I nostri interventi principali: legge 27 giugno 2013, n. 77: Ratifica della Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa cd. di Istanbul (2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Che riconosce espressamente la violenza contro le donne quale violazione diritti umani; l&#8217;Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificarla, approvando all&#8217;unanimità — il 19 giugno 2013. La Convenzione è alla base della nostra iniziativa antifemminicidio; legge 15 ottobre 2013, n. 119, conversione DL. 93/2013 (disposizioni urgenti contro la violenza di genere) contiene disposizioni per prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, ha introdotto misure quali un&#8217;aggravante per i delitti contro la vita e l&#8217;incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori; ha modificato e integrato il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte, rendendola irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale, mentre il delitto resta perseguibile d&#8217;ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio; si consentono le intercettazioni quando si indaga per stalking; ha introdotto la misura di prevenzione dell&#8217;ammonimento del questore anche per la violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking; sempre per tutelare le vittime sono state inserite alcune misure relative all&#8217;allontanamento &#8211; anche d&#8217;urgenza &#8211; dalla casa familiare e all&#8217;arresto obbligatorio in flagranza dell&#8217;autore delle violenze.<br />
In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica; prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell&#8217;autorità giudiziaria.<br />
Con tale provvedimento si è inoltre previsto per la prima volta un Piano d&#8217;azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.<br />
Decreto Ministeriale 15 luglio 2014 &#8211; del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &#8211; è stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2014-16, un documento programmatico finalizzato all&#8217;adozione di azioni positive all&#8217;interno del contesto organizzativo e di lavoro e all&#8217;armonizzazione delle attività per il perseguimento e l&#8217;applicazione dei principi di pari opportunità tra uomini e donne.<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata Stato/Regioni/province autonomi/autonomie locali, INTESA 27 novembre 2014: per definire i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall&#8217;articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.<br />
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n, 183. Introdotto un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere che potrà servire per l&#8217;inserimento in percorsi di protezione relativi alla violenza subita.<br />
Legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (buona scuola) e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Gomma 16. Il piano triennale dell&#8217;offerta formativa assicura l&#8217;attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l&#8217;educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.<br />
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: è stato introdotto, con la legge di Stabilità per il 2016 di un percorso &#8220;ad hoc&#8221; di protezione delle vittime di violenza già sperimentato in alcuni ospedali italiani da qualche anno che viene ora esteso all&#8217;intero territorio nazionale che intende assicurare un accesso privilegiato alle cure sanitarie alle donne che abbiano subito maltrattamenti ed abusi. In via di definizione le linee guida.<br />
Istituzione al Senato della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere &#8211; 18 gennaio 2017.<br />
Si è intervenuti sull&#8217;articolo 612-bis del codice penale, adeguando i limiti di pena alla gravità del fatto e rendendo applicabile ai responsabili, ove ne ricorrano le condizioni, anche le più gravi misure cautelari personali. Ricordiamo tutti l&#8217;intervento normativo in tema di custodia cautelare in carcere, approvato da questo Parlamento, e anche l&#8217;applicazione di questa misura ai reati di cui all&#8217;articolo 612-bis quando si parla di custodia cautelare in carcere.<br />
Sempre sul versante processuale, si è intervenuti escludendo il reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l&#8217;istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema di tutela, sempre nel 2013 sono state introdotte misure di prevenzione, quali l&#8217;ammonimento, finalizzato all&#8217;anticipazione della tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica. Tale strumento preventivo è stato diffusamente applicato, come emerge dai dati comunicati dal Ministero dell&#8217;interno, e nel periodo 2011-2016 sono stati emessi complessivamente 6.400 provvedimenti. Ulteriori prospettive su tale fronte si aprono con la riforma del codice antimafia recentemente approvato, che prevede tra l&#8217;altro l&#8217;applicazione, anche ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori, delle misure di prevenzione personali più incisive.<br />
Sempre l&#8217;obiettivo di tutelare i soggetti più deboli ha ispirato ulteriori recenti iniziative nominative del Governo, attraverso le quali si è inteso delineare un vero e proprio statuto delle persone vulnerabili, attraverso una disciplina generalizzata per la protezione, l&#8217;assistenza e la tutela di ogni persona offesa dal reato. In attuazione della direttiva &#8220;vittime di reato&#8221;, il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha infatti apprestato un adeguato apparato difensivo Per tutte le vittime di reato, soprattutto le più vulnerabili; sistema ulteriormente affinato con l&#8217;adozione del decreto legislativo n. 122 del 2016, che ha istituito un fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti. Sul tale Fondo si sta lavorando per cercare di eliminare i limiti di reddito, al fine di renderlo maggiormente accessibile;<br />
C&#8217;è poi la proposta di legge A.S. 2719 sugli orfani di crimini domestici approvato all&#8217;unanimità dalla Camera dei deputati il 1° marzo 2017, riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell&#8217;unione civile, anche se l&#8217;unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima, che è stata approvata all&#8217;unanimità alla camera con l&#8217;apporto di tutti i gruppi e a cui ho contribuito fattivamente che si rivolge agli orfani di crimini domestici che interviene ad anticipare già in fase di processo a carico dell&#8217;imputato, una serie di tutele processuali ed economiche tese a garantire agli organi di crimini domestici le necessarie garanzie economiche sia per partecipare gratuitamente alle diverse fasi processuali, sia economiche e di curatela. Credo che il Senato non si possa permettere di tenere ferma una tale legge che introduce strumenti reali di tutela verso chi rischia di essere orfano tre volte, per la perdita di un genitore per mano dell&#8217;altro e per indifferenza dello Stato. Prima del termine della legislatura deve essere legge.<br />
Con DPCM del 7 luglio 2015, è stato adottato il piano d&#8217;azione straordinario finalizzato alla prevenzione della violenza di genere. In tale ambito è prevista una capillare rete informativa tra forze dell&#8217;ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche. È stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento delle pari opportunità un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori per un servizio di pronta e prima assistenza psicologica e giuridica. Presso l&#8217;Arma dei carabinieri è prevista un&#8217;apposita sezione con competenze specifiche e sono stati inoltre istituiti i Fondi di solidarietà a livello territoriale e sportelli di tutela. Particolare attenzione è stata poi riservata al tema della formazione e quanto al personale della magistratura, diversi uffici giudiziari requirenti, hanno istituito gruppi di lavoro specializzati nella tutela delle fasce deboli. La legge di bilancio 2017 ha aumentato fondi di altri 5 milioni di euro: complessivamente, per l&#8217;anno in corso sono stati destinati al Piano e ai centri antiviolenza e case rifugio 21,7 milioni di euro e oltre 70 milioni di euro sul fondo per le pari opportunità.<br />
La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, il 7 settembre u.s. nel corso della Cabina di regia nazionale costituita in forza del Piano straordinario, ha presentato alle Amministrazioni centrali interessate, alle rappresentanze delle Regioni, delle Autonomie locali, delle associazioni maggiormente rappresentative sul tema e alle organizzazioni sindacali la bozza del nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, frutto di un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione delle Istituzioni e delle associazioni sopra richiamate, che a breve dovrebbe essere presentato ufficialmente, Inoltre è stata data garanzia nel corso dell&#8217;ultimo question time in I Commissione che nel disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione particolare attenzione sarà dedicata a tali interventi con la previsione di una specifica provvista finanziaria che si aggiunge a quella già prevista a legislazione vigente<br />
Il DPCM 12 gennaio 2017, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza» prevede che nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie ed appropriate in diversi ambiti di attività, alcuni dei quali sono specificamente dedicati alle vittime di violenza sessuale e di genere. L&#8217;impegno da mettere in campo per contrastare ed eliminare la violenza di genere non può prescindere dal raggiungimento della piena eguaglianza tra i sessi. Il sistema educativo, contro questa piaga, può e deve giocare un ruolo di primissimo piano favorendo l&#8217;emersione delle situazioni di violenza già in atto, al fine di proteggere le vittime ma soprattutto puntando sulla prevenzione. Tra le norme che riguardano il mondo della scuola voglio ricordare: il comma 16 dell&#8217;art.1 della L.107 del 2015 (buona scuola) dando attuazione all&#8217;art. 14 della Convenzione di Istanbul, stabilisce che: &#8220;Il piano triennale dell&#8217;offerta formativa assicura l&#8217;attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l&#8217;educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall&#8217;articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11&#8243;.<br />
La preparazione delle linee guida nazionali per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 1 comma 16 della legge 107/2015, accompagnate da un più generale piano d&#8217;azione che favorisca anche l&#8217;inclusione del tema della violenza contro le donne nei programmi di formazione degli insegnanti.<br />
Il tavolo di lavoro avviato dal MIUR, in collaborazione con l&#8217;Associazione Editori Italiani, per promuovere una riflessione su linguaggio e contenuti dei libri di testo, per la valorizzazione delle tematiche inerenti le differenze di genere, la valorizzazione del contributo delle donne in tutte le discipline, e il superamento degli stereotipi sessisti. Il complesso delle iniziative illustrate testimonia la costante, effettiva, attenzione riservata alla violenza di genere. E&#8217; evidente che ancora non basta e che molto c&#8217;è da fare però la strada imboccata è quella giusta, nel solco dell&#8217;attenzione, della determinazione, di fare passi in avanti e non indietro su una materia che interessa tutti. E&#8217; davvero importante che si dia un segnale di sicurezza alle tante donne, vittime e non solo, di queste forme di violenza cieca, bisogna dare voce a queste persone che più che mai hanno bisogno di un intervento forte dello Stato, e di sentire la presenza delle Istituzioni nei fatti e non a parole.<br />
Questa legislatura, come ho finora evidenziato, si è fino ad oggi caratterizzata per i molti provvedimenti che si sono adottati in materia di contrasto della violenza alle donne, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, all&#8217;introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi in danno di donne, all&#8217;approvazione del Piano d&#8217;azione straordinario contro la violenza di genere alla previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.<br />
Ciò nondimeno la violenza sessuale nonché quella di genere rimane un fenomeno strutturale delle nostre società, come i più recenti dati Istat confermano registrando una costanza del fenomeno negli anni (a differenza degli omicidi in netto calo) e con una grave recrudescenza dei fatti.<br />
Per questo il nostro obiettivo deve essere quello di mettere a sistema e rendere conoscibile e, soprattutto, possibile l&#8217;accesso per le donne ad una così considerevole mole di interventi e di nuovi strumenti: lavorare sempre di più sull&#8217;accoglienza e sull&#8217;accompagnamento della vittima di violenza verso I&#8217; &#8220;emersione&#8221;, la denuncia e la consapevolezza di non essere sola: per arrivare a questo, però, è necessario puntare sempre di più sulla formazione di tutti gli &#8220;attori&#8221; chiamati ad operare nei presidi strategici per evitare, in qualunque modo, di incorrere nell&#8217;insidiosa trappola della &#8220;vittimizzazione secondaria&#8221;. Con questa intenzione e con gli strumenti adeguati, quali quelli che ci stiamo dando e che, in divenire, continueremo a mettere a punto, si potrà finalmente arrivare ad un cambio di passo culturale profondo e determinante, puntando con determinazione al monitoraggio del fenomeno, all&#8217;educazione e formazione delle nuove generazioni per fare in modo che a tutti i livelli d&#8217;istruzione si promuovano, i valori egualitari e la prevenzione di comportamenti violenti e sessisti: perché il rischio di violenze ed aggressioni alle donne si riduce radicalmente.</p>
<p><a href="httphttp://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/11/INTERROGAZIONI-DONNE.docx://">Le interrogazioni presentate sull&#8217;argomento</a>
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		<title>LEGGE FALLIMENTARE: UNA RIFORMA PER AIUTARE LE IMPRESE AD EVITARE IL FALLIMENTO</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Miei interventi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentate]]></category>
		<category><![CDATA[Proposte di legge]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>12 OTTOBRE 2017<br />
L&#8217;Assemblea del Senato ha approvato definitivamente, mercoledì 11 ottobre u.s., il ddl n. 2681, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell&#8217;insolvenza, un provvedimento atteso dal mondo produttivo e dall&#8217;Unione europea, ispirato ad un principio rivoluzionario: la crisi d&#8217;impresa non è considerata sotto il profilo delle responsabilità dell&#8217;imprenditore, bensì della ricerca delle possibili soluzioni per superarla ed evitare le sue drammatiche conseguenze.<br />
Disciplinare la crisi di impresa costituiva un obiettivo non rinviabile perché le norme vigenti fino ad oggi risalgono al 1942 e non rispondono più ai bisogni del sistema economico e sociale del nostro Paese.  Approvando la nuova legge fallimentare questo obiettivo è stato centrato.<br />
L’esigenza di una nuova normativa origina dalla necessità di non decretare la morte civile dell’imprenditore che viene colpito da una crisi, come purtroppo è accaduto fino ad oggi, e dal diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei tempi più rapidi possibili. Troppo spesso, infatti, succede che a fronte di una crisi d’impresa, di una procedura concorsuale conseguano a pioggia le crisi delle imprese creditrici della prima. Proprio a partire da questa consapevolezza, è stato necessario determinare un approccio profondamente innovativo, come fa la delega, per attribuire priorità alla trattazione delle proposte che assicurano la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come l’ultima ipotesi, per ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali e per garantire la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, ampliandone le competenze.<br />
Ecco le principali norme contenute nella riforma:</p>
<p>DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Il ddl modifica innanzitutto il lessico, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento”, con tutti i suoi derivati, con l’espressione “liquidazione giudiziale”.<br />
CRISI DISTINTA DA INSOLVENZA – I futuri decreti legislativi dovranno distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza. Questo dovrà confermare l’attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale “lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.<br />
ESDEBITAZIONE Con il termine esdebitazione si intende la liberazione del fallito dai debiti residui, contratti verso quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l’esito di un procedimento concorsuale. L’istituto persegue la finalità di consentire all’imprenditore che si sia comunque comportato correttamente di avviare nuove iniziative imprenditoriali nonostante il pregresso fallimento senza essere gravato da debiti residui.<br />
UN SOLO MODELLO PROCESSUALE – Unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. A seguito dunque del procedimento unitario sarà il giudice a classificare la sofferenza dell’impresa o del singolo debitore come crisi o come insolvenza, sulla base delle possibilità di recupero economico del debitore.<br />
ALBO – Il Governo è inoltre delegato a istituire presso il ministero della Giustizia un albo dei “soggetti abilitati a svolgere – anche in forma associata o societaria – funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali”, disciplinando i requisiti richiesti per l’iscrizione.<br />
PROCEDURA RISOLUZIONE CRISI – Nei futuri decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere l’istituzione presso le Camere di commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita. Lo stesso organismo si occuperà di trovare una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un “congruo termine”, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.<br />
OBBLIGO ALLERTA CRISI – Gli organi di controllo societari dovranno “immediatamente” avvisare gli amministratori dell’esistenza di indizi di uno stato di crisi. Se all’avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al tribunale competente. Stessa cosa per alcuni creditori pubblici qualificati (come l’Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali).<br />
PREMI IMPRENDITORI SE ALLERTA – Il Governo dovrà poi prevedere “misure premiali” per l’imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.<br />
PIÙ ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI – La riforma, almeno sulla carta, incentiva gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Sono tre: il primo consiste negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il secondo riguarda i piani attestati di risanamento e, il terzo, le convenzioni di moratoria.<br />
SÌ ANCHE CONCORDATI LIQUIDATORI – Il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l’apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari.<br />
MAGGIORI POTERI CURATORE – Potenziamento dei poteri del curatore, vero dominus della liquidazione giudiziale. Saranno dunque introdotte regole più stringenti per le incompatibilità che lo riguardano e saranno definiti i poteri di accesso alle banche dati delle Pa.<br />
INFORMAZIONE E ACCESSO: Al fine di perseguire l’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura sono introdotte misure volte a garantire all’insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all’insolvente medesimo sia assicurata l’informazione sull’andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.</p>
<p><a href="http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&#038;idDocumento=3609">Leggi il testo di Legge<br />
</a><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/10/Rassegna-Stampa-DDL-riforma-del-fallimento.doc">Rassegna Stampa</a>
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		<title>SOLIDARITA’ ALL’ANPI.  DICHIARAZIONE DELL’ON. MARILENA FABBRI</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 19:47:51 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p> In questi ultimi mesi sembra ormai non esserci più freno a parole e atti gravi di intolleranza, di razzismo e di violenza. E’ invece nostra responsabilità reagire, rimettendo al centro i valori della convivenza civile e della coesione sociale. Sono stati, nella nostra storia, alla base soltanto della Repubblica democratica nata dall’antifascismo. E’ bene non dimenticarlo. I comportamenti intimidatori e violenti vanno denunciati e ancor più emarginati. Esprimo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza all’ANPI Saragozza e all’ANPI di Bologna.
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		<title>Legge elettorale&#8230; lavori in corso</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 08:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; iniziata la discussione in Commissione Affari Costituzionali del testo della nuova proposta di legge elettorale. Trovate qui il testo della proposta. Ho presentato alcuni emendamenti a garanzia della parità...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it/legge-elettorale-lavori-in-corso/">Legge elettorale&#8230; lavori in corso</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it">Marilena Fabbri</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; iniziata la discussione in Commissione Affari Costituzionali del testo della nuova proposta di legge elettorale.<br />
Trovate qui il<a href="http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&amp;leg=17&amp;idDocumento=2352&amp;sede=&amp;tipo="> testo della proposta</a>. Ho presentato alcuni emendamenti a garanzia della parità di genere anche nei collegi uninominali, proponendo che la rappresentanza di ambedue i sessi non possa superare il 50% nei listini uninominali e il 60% nelle liste circoscrizionali.</p>
<p><a href="http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2352&amp;tipoSeduta=1&amp;sedeEsame=referente&amp;urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2352:null:null:com:01:referente&amp;tipoListaEmendamenti=1&amp;idProponente=305710">Leggi gli emendamenti presentati in Commissione</a></p>
<p><a href="http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2352&amp;tipoSeduta=0&amp;sedeEsame=null&amp;urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2352:null:A:ass:null:null&amp;tipoListaEmendamenti=1&amp;idProponente=305710">Leggi gli emendamenti presentati in Assemblea 1</a></p>
<p><a href="http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2352&amp;tipoSeduta=0&amp;sedeEsame=null&amp;urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2352:null:null:ass:null:null&amp;tipoListaEmendamenti=1&amp;idProponente=305710">Leggi gli emendamenti presentati in Assemblea 2</a></p>
<p>&nbsp;
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		<item>
		<title>Risoluzione in Commissione: Vigili del Fuoco nuove assunzioni necessarie</title>
		<link>https://www.marilenafabbri.it/risoluzione-in-commissione-vigili-fuoco-nuove-assunzioni-necessarie/</link>
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		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 06:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Miei interventi]]></category>
		<category><![CDATA[Interrogazioni e interpellanze]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Risoluzione in Commissione La Commissione, premesso che, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione,...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it/risoluzione-in-commissione-vigili-fuoco-nuove-assunzioni-necessarie/">Risoluzione in Commissione: Vigili del Fuoco nuove assunzioni necessarie</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it">Marilena Fabbri</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Risoluzione in Commissione</p>
<p>La Commissione,<br />
premesso che,<br />
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;<br />
è sufficiente ripercorrere le pagine di cronaca degli ultimi mesi, dalla tragedia invernale dell’Albergo Rigopiano, all’emergenza terremoto o ai numerosi incendi estivi che proprio in questi giorni dilaniano l’Italia  per avere un’idea, anche solo parziale, della delicatezza dei compiti svolti da questo Corpo, i cui appartenenti sono spesso chiamati a mettere a rischio la propria incolumità al servizio dei cittadini;<br />
tuttavia, a fronte di un organico operativo complessivo di 28.343 unità, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha una carenza strutturale di organico di circa 3500 unità rispetto a quella che sarebbe la dotazione organica teorica;<br />
tale carenza rischia di aggravarsi da un lato alla luce delle previsioni di un consistente numero di pensionamenti attesi nei prossimi anni, e dall’altro alla luce dell’acquisizione delle nuove competenze in materia di incendi boschivi, trasferite a seguito del d.lgs. n. 177 del 2016 che ha soppresso il Corpo forestale dello Stato;<br />
come è noto, l’art. 1, comma 365,  lettera b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la cd. legge di Bilancio per l’anno 2017), ha destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato di tutte le Amministrazioni dello Stato &#8211; in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente &#8211;  una quota della dotazione di 1480 milioni di euro per l’anno 2017 e 1930 milioni di auro a decorrere dall’anno 2018, stanziate dal medesimo comma 365;<br />
tuttavia, alla luce della carenza di organico rappresentata in premessa è evidente che un’eventuale ripartizione di tali risorse sulla base del criterio della mera dotazione organica teorica  rischierebbe di non rispondere adeguatamente all’esigenza di una piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che necessiterebbe di un piano di assunzioni straordinarie pari ad almeno 569 unità;<br />
del resto lo stesso articolo 1, comma 365 del Bilancio dello Stato per l’anno 2017, stabiliva che il finanziamento delle assunzioni straordinarie di personale dovesse avvenire, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;<br />
nell’attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali in atto, e considerata l&#8217;assoluta urgenza di procedere al potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alle regioni meridionali del nostro Paese, appare altresì opportuno garantire la proroga successivamente al 31 dicembre 2017 della graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008:-<br />
impegna il Governo,<br />
ad assicurare che la quota di risorse stanziata dall’art. 1, comma 365, lettera b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sufficiente ad assicurare almeno l’assunzione straordinaria per l’anno 2017 di 569 unità, anche alla luce della previsione della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che disponeva di tener conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio  di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;<br />
a valutare la possibilità di potenziare ulteriormente l’organico dei vigili del fuoco, al fine di scongiurare che un ulteriore carenza di organico si ripercuota sulla piena funzionalità di un Corpo destinato a svolgere compiti di estrema delicatezza;<br />
ad adottare ogni iniziativa utile volta ad aggiornare le previsioni contenute nella legge n. 353 del 2000 – legge quadro in materia di incendi boschivi – alla luce delle nuove competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in questa materia;<br />
a prevedere nel primo provvedimento utile la proroga al 31 dicembre del 2018 della graduatoria del Concorso Pubblico per 814 Vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008.</p>
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		<title>#iussoli: alcuni chiarimenti</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Miei interventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>1) la cittadinanza ai bambini stranieri nati o arrivati in Italia prima dei dodici anni VA RICHIESTA, NON È AUTOMATICA come x noi italiani , e viene riconosciuta solo in...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>1) la cittadinanza ai bambini stranieri nati o arrivati in Italia prima dei dodici anni VA RICHIESTA, NON È AUTOMATICA come x noi italiani , e viene riconosciuta solo in presenza di determinati requisiti.<br />
Chi la può richiedere? I genitori, finché il figlio non ha compiuto i diciott&#8217;anni di età, oppure il diretto interessato che abbia compiuto i 18 anni e comunque entro il compimento dei 20 anni.<br />
Trattandosi sempre di un atto di volontà, chi ottiene la cittadinanza su richiesta dei genitori può sempre rinunciare tra i 18 e i 20 anni, sempre che abbia un&#8217;altra cittadinanza e non diventi apolide. Si ricorda che tutti noi possiamo rinunciare alla nostra cittadinanza in favore di un&#8217;altra.<br />
2) con l&#8217;attuale legge è vero che i nati in Italia possono chiedere la cittadinanza a 18 anni, ma le condizioni sono tali x cui solo il 6% riesce ad ottenere la cittadinanza con questa norma. I ragazzi compiuto i 18 anni hanno solo un anno di tempo x chiedere la cittadinanza e devono dimostrare di avere vissuto ininterrottamente e legalmente in Italia x diciott&#8217;anni successivi alla nascita. Se un bambino torna a casa dai nonni x un anno x problemi economici o di salute dei genitori, il contatore si interrompe e non è più possibile chiedere la cittadinanza x chi cmq era nato in Italia. Se i genitori perdono per qualche mese la residenza legale, non è più possibile chiedere la cittadinanza per chi è nato in Italia &#8230;.solo x evidenziare qualche problema pratico che capita quotidianamente</p>
<p><a href="http://www.deputatipd.it/files/documenti/105bis_Cittadinanza%20minori%20stranieri_0.pdf"> Dossier di approfondimento<br />
</a> <a href="http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm">Testo della legge</a><br />
<a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2017/06/testate-nazionali-21-giugno-2017.pdf"> Rassegna Stampa<br />
</a></p>
<p>Il mio intervento ad &#8220;Aria Pulita&#8221; su la 7Gold del 20 giungo 2017</p>
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		<title>Elezioni: Primo sì a voto non residenti per europee e referendum</title>
		<link>https://www.marilenafabbri.it/elezioni-si-voto-non-residenti-per-europee-referendum/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Miei interventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Elezioni: Fabbri (Pd), primo sì a voto non residenti per europee e referendum Con la proposta di legge Nesci abbiamo condiviso l&#8217;obiettivo di riconoscere l&#8217;esercizio del voto nel comune di...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it/elezioni-si-voto-non-residenti-per-europee-referendum/">Elezioni: Primo sì a voto non residenti per europee e referendum</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it">Marilena Fabbri</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Elezioni: Fabbri (Pd), primo sì a voto non residenti per europee e referendum</p>
<p>Con la proposta di legge Nesci abbiamo condiviso l&#8217;obiettivo di riconoscere l&#8217;esercizio del voto nel comune di domicilio temporaneo a quegli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino fuori dalla Regione del comune di residenza, in occasione delle consultazioni referendarie o in occasione del rinnovo del Parlamento europeo.<br />
In riferimento alle consultazioni referendarie non sussiste alcun problema né  organizzativo, né di merito rispetto alla possibilità di votare fuori dal comune di residenza, in quanto il quorum e l&#8217;esito del voto è nazionale.<br />
Su emendamento del presidente della prima Commissione Mazziotti si prevede, inoltre, di riconoscere la possibilità di votare per le elezioni del Parlamento europeo anche nel comune di domicilio,  se appartenente alla stessa circoscrizione elettorale del comune di residenza.<br />
In Aula oggi è stato inoltre approvato un emendamento a mia prima firma, presentato insieme ai colleghi Fiano, Naccarato e Lattuca per riconoscere l&#8217;esercizio del diritto di voto a soccorritori e volontari nel comune in sono chiamati a prestare soccorso alla popolazione in occasione di calamità naturali,  al pari di quanto già è riconosciuto a forze armate e forze dell&#8217;ordine, colmando così un vuoto legislativo che ha impedito a questa categoria di persone presenti in Abruzzo di votare in occasione del referendum Costituzionale.
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		<item>
		<title>PREVENIRE E CONTRASTARE MALTRATTAMENTI E ABUSI CONTRO MINORI, ANZIANI E DISABILI</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il provvedimento approvata alla Camera si propone oggi di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori, degli anziani e dei...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it/prevenire-contrastare-maltrattamenti-abusi-contro-minori-anziani-disabili/">PREVENIRE E CONTRASTARE MALTRATTAMENTI E ABUSI CONTRO MINORI, ANZIANI E DISABILI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it">Marilena Fabbri</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il provvedimento approvata alla Camera si propone oggi di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori, degli anziani e dei soggetti con disabilità. Il testo passa ora all’esame del Senato.</p>
<p>Prevede, innanzitutto, una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per la definizione delle modalità della valutazione attitudinale per l’accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità di formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dedito a tali delicate professioni, ferma restando la necessità del patto educativo e dell’alleanza terapeutica quali strumenti principali per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi e di cura. La delega prevede altresì che il Governo individui adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento di mansioni così delicate, prevedendo anche un’azione preventiva in ambito educativo.</p>
<p>Significativa anche la previsione dell’adozione di linee guida da parte del Ministro della salute, previa intesa con le Regioni, per prevedere modalità di accesso nelle strutture socio sanitarie e socio-assistenziali lungo l’intero arco della giornata, quale utile strumento per prevenire eventuali condotte di maltrattamento o abuso.</p>
<p>Per quanto riguarda poi i sistemi di videosorveglianza, essi vengono puntualmente disciplinati: dovranno essere conformi ad un regolamento del Garante della privacy che definirà gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione di tali sistemi e al trattamento dei dati personali; la loro presenza dovrà essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alle aree videosorvegliate, e tali sistemi potranno essere istallati solo previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali. Nelle medesime strutture viene espressamente vietato l’uso di webcam. Altrettanto importante è la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all’installazione e all’attivazione dei sistemi di video-sorveglianza, che dovrà essere disciplinata da un decreto Ministeriale da adottarsi entro 60 giorni, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali la previsione del previo consenso degli interessati, o dei loro tutori se minorenni o incapaci.</p>
<p>In base al testo che giunge in Aula, l’accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salvo il caso di notizia di reato, in presenza della quale si applicano le norme previste dal libro V, titoli IV e V, del Codice penale.</p>
<p>Va infine ricordata la previsione di una relazione alle Camere sull’attuazione della presente legge, in ordine all’andamento, nell’anno di riferimento, dei reati commessi n danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.</p>
<p><a href="http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&amp;seduta=693&amp;intervento=436015">Guarda il video del mio intervento in aula<br />
</a><a href="http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0693&amp;tipo=stenografico#sed0693.stenografico.tit00040.sub00010.int00140">Leggi il testo del mio intervento in aula</a><br />
<a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/10/177_Videosorveglianza.pdf"><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/10/177_Videosorveglianza.pdf">Leggi il Dossier</a></a>
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		<item>
		<title>Fallimento, la normativa da rivedere per ridare fiducia!</title>
		<link>https://www.marilenafabbri.it/fallimento-normativa-rivedere-per-ridare-fiducia/</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Miei interventi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il 20 maggio u.s. ho partecipato ad un convegno, in collaborazione con la John Cabot University, la maggiore Università Americana in Italia, dal titolo &#8220;SBAGLIANDO&#8230; SI IMPARA &#8211; Un confronto...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it/fallimento-normativa-rivedere-per-ridare-fiducia/">Fallimento, la normativa da rivedere per ridare fiducia!</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.marilenafabbri.it">Marilena Fabbri</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il 20 maggio u.s. ho partecipato ad un convegno, <span style="color: #000000;">in collaborazione con la John Cabot University, la maggiore Università Americana in Italia, dal titolo </span><span style="color: #000000;"><b>&#8220;SBAGLIANDO&#8230; SI IMPARA &#8211; Un confronto Italia-USA sul tema del fallimento: opportunità o freno allo spirito imprenditoriale?&#8221; </b></span><span style="color: #000000;">dove si è discusso della</span> riforma del diritto fallimentare messa in campo dal Governo (Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell&#8217;insolvenza» &#8211; A.C. 3671, attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera. Nel corso del dibattito ho avuto modo di illustrare i contenuti della mia proposta di legge n. 3609 recante <i><b>Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di diritti del fallito nella procedura fallimentare</b></i>, che dovrebbe essere abbinata all’esame del decreto legge governativo.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0644.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3422" alt="DSC_0644" src="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0644.jpg" width="646" height="432" /></a></p>
<p align="justify">Già con il decreto legge n. 83 del 2015 il Governo intervenne in questa legislatura in materia di procedure concorsuali nell&#8217;ottica di riforma dell&#8217;intero settore. Con questo provvedimento interviene in maniera sistematica attraverso un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell&#8217;insolvenza, che è il frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i sui lavori il 29 dicembre dello stesso anno.</p>
<p align="justify">L&#8217;esigenza di una riforma in questo settore nasce dalla necessità, avvertita da tempo dagli studiosi e dagli operatori del settore, di un approccio alle procedure concorsuali non più episodico ed emergenziale, bensì sistematico e organico, in modo da ricondurre a linearità un sistema divenuto nel tempo troppo farraginoso per le modifiche intervenute sulle originarie norme del 1942. Sono, inoltre, numerose le sollecitazioni per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza provenienti dall&#8217;Unione europea (raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014; regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015) e dai princìpi della model law, elaborati in tema di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral). A tali principi hanno aderito molti Paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d&#8217;America) ed il loro recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi Paesi.</p>
<p align="justify">E’ divenuto necessario definire in modo non equivoco alcune nozioni fondamentali, a cominciare da quelle di «crisi» (che non equivale all&#8217;insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza». Questo ragionamento ha anche una ricaduta terminologica, in quanto sul piano definitorio «si propone di abbandonare la pur tradizionale espressione di «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità a una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta a evitare l&#8217;aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna; negatività e discredito non necessariamente giustificati dal mero fatto che un&#8217;attività d&#8217;impresa, cui sempre inerisce un corrispondente rischio, abbia avuto un esito sfortunato. Anche un diverso approccio lessicale può quindi meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell&#8217;insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un&#8217;impresa, da prevenire ed eventualmente regolare nel modo migliore, ma non da esorcizzare. Naturalmente la prospettata modifica terminologica dovrà comportare corrispondenti modifiche anche nelle varie disposizioni che oggi fanno riferimento al fallimento (o termini derivati), comprese quelle penali per assicurare la continuità della pretesa punitiva in presenza delle medesime condotte illecite».</p>
<p><a style="text-align: justify;" href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0649.jpg"><img class="wp-image-3423 alignright" alt="DSC_0649" src="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0649.jpg" width="646" height="432" /></a></p>
<p align="justify">Oltre a mettere al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza, eliminando la parola fallimento, il disegno di legge di riforma del diritto fallimentare prevede, tra l’altro, di: · semplificare le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; · inserire norme specifiche per la revisione delle amministrazioni straordinarie, per l’innalzamento delle soglie per l&#8217;accesso alla procedura e per la scelta dei commissari da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori. Che esista un nesso – e anche importante – tra la Giustizia e la determinazione ad avviare e/o mantenere attività imprenditoriali nel nostro Paese è infatti fuor di dubbio: come diversi studi e ricerche hanno ampiamente dimostrato, infatti, per gli investitori i tempi lunghi e l’esito incerto delle sentenze – insieme, per esempio, alla burocrazia &#8211; ricoprono un ruolo di primo piano nell’allontanare dall’Italia risorse e iniziative imprenditoriali in grado invece di mantenere dinamica e florida la nostra economia.</p>
<p align="justify">I principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali appaiono i seguenti: nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di “allerta”, finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita;</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">la facilitazione, nello stesso quadro, all’accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l’unicità della procedura destinata all’esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">l’individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d’appello);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">l’eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all’accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell’impresa;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell’esperienza maturata dall’introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">le nuove norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), finalizzate a contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">l’introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell’attuale legge fallimentare.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">La mia proposta di legge vuole porre l’accento su due figure cruciali della procedura concorsuale di fallimento: il curatore fallimentare e il fallito. Si vuole infatti riconoscere al fallito il diritto a essere informato sull’andamento della procedura fallimentare in cui è coinvolto, nel limite di eventuali limitazioni motivate dal giudice, ma anche la possibilità di prendere visione nonché di entrare in possesso di documentazione non coperta da segreto. Inoltre si intende introdurre un principio di maggiore chiarezza e trasparenza nel processo di nomina del curatore fallimentare, dal momento che il nuovo ruolo del curatore risulta essere preminente nell’ambito della procedura concorsuale, agendo sia nell’interesse dei creditori che nella gestione del patrimonio del fallito. Pertanto diviene importante rafforzare e definire i criteri di nomina del curatore fallimentare nonché precisare quali siano i diritti di informazione del fallito rispetto all’azione del curatore stesso. Principale obiettivo del curatore deve essere quello di soddisfare i creditori, ma anche di non depauperare, per quanto possibile, il patrimonio del fallito.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0672.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3424" alt="DSC_0672" src="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0672.jpg" width="646" height="432" /></a>Secondo l’AIBE Index 2015 – l’indagine sull&#8217;attrattività del Sistema-Italia realizzata in collaborazione con il Censis – l’Italia, grazie all’intensa attività riformatrice del Governo, sta aumentando la sua capacità di attrazione di investimenti esteri. Restano comunque forti alcune aree critiche, individuate soprattutto nei tempi troppo lunghi della giustizia civile (promossa appena dal 2,6% degli intervistati), nella farraginosità delle procedure normative e burocratiche (ritenute non disincentivanti appena dal 2,6%), quindi nel carico fiscale (conveniente solo per il 5,3%). La riforma del diritto fallimentare in questo senso dovrebbe tendere a superare queste debolezze del Sistema-Paese, andando incontro alle esigenze degli investitori esteri, che paiono concentrarsi prevalentemente sul funzionamento della macchina pubblica e sulle diseconomie procedurali. Dalla ricerca, infatti, emerge che il nostro Paese è in grado di rispondere solo parzialmente alle richieste delle imprese che investono in Italia: per il 74% degli intervistati infatti, i fattori prioritari su cui l’Italia dovrebbe intervenire per migliorare la capacità di attrarre investimenti sono la normativa e la burocrazia, per il 61,5% il carico fiscale, per il 44% i tempi della giustizia civile. Sulla base di queste considerazioni appare evidente che il cammino intrapreso da questa riforma sia quello giusto.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><b>La Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all&#8217;insolvenza. </b></p>
<p align="justify">L’intervento della Commissione muove da alcuni dati statistici: nell’Unione europea ogni anno dichiarano insolvenza circa 200.000 imprese (un quarto di queste insolvenze presenta un elemento transfrontaliero) e, come conseguenza, 1,7 milioni di persone perdono il lavoro. Inoltre, i dati europei dimostrano che gli imprenditori che falliscono imparano dai loro errori e hanno in genere più successo la seconda volta: il 18% di quanti proseguono l’attività con successo hanno fallito al loro primo tentativo.</p>
<p align="justify"><i><span style="text-decoration: underline;">L’obiettivo della Raccomandazione è dunque quello di privilegiare, anziché la liquidazione, la ristrutturazione precoce delle imprese in difficoltà, così da prevenirne l’insolvenza.</span></i></p>
<p align="justify">Inoltre, l’intento della Commissione è anche quello di consentire una seconda chance agli imprenditori onesti che falliscano alla prima esperienza imprenditoriale, consentendogli di riprovare, agevolando un nuovo inizio.</p>
<p align="justify">La raccomandazione dunque invita gli Stati membri a:</p>
<p align="justify">- agevolare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziarie in una fase precoce, prima dell’avvio della procedura formale d’insolvenza, e senza procedure lunghe o costose, per aiutarle a limitare il ricorso alla liquidazione;</p>
<p align="justify">- consentire ai debitori di ristrutturare l’impresa senza dover avviare un’azione formale in giudizio;</p>
<p align="justify">- dare alle imprese in difficoltà finanziarie la possibilità di chiedere la sospensione temporanea fino a quattro mesi (rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi) per adottare un piano di ristrutturazione prima che i creditori possano avviare misure di esecuzione nei loro confronti;</p>
<p align="justify">- facilitare il processo di adozione di un piano di ristrutturazione, tenendo presenti gli interessi di debitori e creditori, al fine di accrescere le possibilità di salvare le imprese sane;</p>
<p align="justify">- ridurre gli effetti negativi del fallimento sulle possibilità future degli imprenditori di avviare un’impresa, in particolare prevedendo la liberazione dai debiti entro tre anni al massimo.</p>
<p><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/Pdl-fallimento-per-NL.docx">Proposta di legge sul fallimento</a></p>
<p><a href="http://www.intra.camera.it/DossierPdf/17/ST/PDF/GI0477.pdf">Il testo di riforma del Governo</a></p>
<p><a href="http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039820.pdf">Il dossier di approfondimento della Camera</a></p>
<p><a href="http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039820.pdf">Report Amway 2015 &#8211; Italia</a></p>
<p><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/Abstarct-AGER-2015-2.pdf">Abstarct AGER 2015</a></p>
<p><a href="http://www.marilenafabbri.it/wp-content/uploads/2016/06/AGER-15-Roma-20-maggio-FINAL-short-1.pdf">AGER 2015 &#8211; Roma 20 maggio 2016</a>
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