Contro il Cyberbullismo

Contro il Cyberbullismo

Questa legge introduce finalmente elementari regole di civiltà e trasparenza, pone in atto strumenti a tutela e protezione di chi è vittima della gogna mediatica, ma soprattutto mette al primo posto il ruolo determinante della prevenzione attraverso l’educazione a un uso consapevole e responsabile della rete, richiamando alle proprie responsabilità anche gli operatori che forniscono servizi di social networking.

Il provvedimento prevede l’ammonimento del questore, sia per gli atti di bullismo che per il cyberbullismo puniti a querela.

La disciplina è mutuata da quella, ormai già collaudata, dello stalking (art. 612- bis c.p.) e risulta finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere l’autore consapevole del disvalore del proprio atto. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale): la specifica finalità di questa misura è quella di far percepire ai nostri ragazzi, soprattutto ai minori, un concetto concreto e reale: l’obbligo del rispetto della legalità, la responsabilità verso la propria vita e verso quella degli altri, in un’ottica, dunque, prettamente preventiva. Nella stessa ottica è prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Relativamente agli atti persecutori commessi mediate strumenti informatici o telematici si prevede una pena individuata in via autonoma da un anno a sei anni e delle condotte specifiche come la sostituzione della propria all’altrui persona e l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia. Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato infatti con un aumento della pena massima di cinque anni.

La discussione in Aula della proposta di legge è stata caratterizzata da riflessioni che hanno tenuto conto di posizioni e sensibilità diverse, anche alla luce degli episodi di cronaca più recenti.

Va infatti preso atto dello spostarsi della dinamica tipica del bullismo dal piano delle relazioni reali alla dimensione virtuale: il cyberbullismo è un’evoluzione relativamente recente del bullismo, favorita dalla crescita esponenziale dell’utilizzo di dispositivi che consentono in ogni momento un facile accesso alla rete internet e ai social network.

Il percorso della legge è stato condiviso fin dal suo inizio, con un tavolo tecnico composto dalle associazioni che si occupano di tutela dei minori e delle vittime vulnerabili e dai rappresentanti delle maggiori piattaforme di social network e che oggi permette di arrivare ad un testo completo, che rappresenta il primo tentativo compiuto dal legislatore per dare uno strumento di tutela a chi è vittima di comportamenti vessatori e di emarginazione compiuti anche attraverso un suo distorto e violento della rete, che invece deve poter continuare a rimanere uno spazio di libertà, rispetto e conoscenza.

E’ stato mantenuto l’impianto relativo alla attività di prevenzione ma è stata rafforzata l’efficacia di alcune norme. Di fronte a giovani adulti che perseguitati da atti di bullismo via internet arrivano a togliersi la vita, parlare solo di prevenzione, che pure rimane centrale nel testo, è apparso insufficiente. Le norme riguarderanno, infatti tutte le condotte di bullismo e di cyberbullismo, e non saranno solo i minorenni bensì tutte le vittime di cyberbullismo a poter ottenere l’oscuramento o la rimozione dei contenuti online che le feriscono.

Il provvedimento torna ora al Senato.

Dossier di approfondimento

Testo della dichiarazione di voto


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